Qui trovi le domande frequenti degli operatori!
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Se l'impianto è dismesso è possibile fare il conto termico per passare da gasolio a pellet?

Risposta di Antonio Faggiano:

Passare da gasolio a pellet è concesso dal conto termico.
Problema: l’impianto è dismesso.
Quindi per accedere al conto termico l’impianto deve essere collegato (idraulicamente e elettronicamente, con la canna fumaria) e funzionante. Dopo devono essere fatte delle foto e una relazione, per il conto termico. Se l’impianto non è funzionante bisogna renderlo tale, riattivarlo al CURIT e dopodichè si può fare il conto termico.
In cantina non si può, generalmente parlando.

Posso avere informazioni sugli incentivi fiscali e il conto termico?

Alleghiamo il documento di AIEL, dal titolo “GUIDA AGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A BIOMASSA” che è ben fatto ed esaustivo.

Clicca sul link:
Guida agli incentivi AIEL-02-10-2022

Come posso avere l'abilitazione alla lettera C del DM 37/08?

Consigliamo di vedere il video in cui si tratta il tema dell’abilitazione:

Abilitazione lettera C, come fare?

Ogni quanto va fatto il corso d'aggiornamento FER (obbligatorio)?

Il corso FER va fatto ogni 3 anni a partire dalla pubblicazione del decreto o dalla nomina del responsabile. Se il socio lo ha fatto in ritardo, tecnicamente ha compensato il passato. Tecnicamente perché una normativa chiara non c’è, ovvero “se lo faccio in ritardo che sanzione c’è?” Prudenzialmente consigliamo di farlo comunque nel 2022, perché nessuno in regione si è espresso neanche con FAQ sulla materia del ritardo dell’aggiornamento e quindi un funzionario regionale del CURIT (ecc.) potrebbe questionare sul passato. È un rischio remoto, vero, ma anfus o CFP non possono assumersi un rischio personale del socio.

Se un impianto fumario è in servizio a un immobile residenziale, laddove ci sia stata la manutenzione ordinaria, l'IVA quale è?

Risposta dell’Avv. Pietro Bonello:
se l’abitazione è unifamigliare l’iva è al 22;
se l’abitazione è un condominio l’iva è al 10.

E' indispensabile indicare i dati di potenza sul portale ENEA anche quando si fanno pratiche di mera ristrutturazione?

Il problema non è sulla spettanza del bonus o dell’incentivo che seguono le regole comuni. Si tratta solo di uno dei tanti adempimenti in più che consentono ad Enea di monitorare il risparmio energetico teorico attraverso l’efficientamento degli impianti termici per rispondere alle richieste UE sullo stato di avanzamento dell’applicazione della Direttiva Efficienza Energetica.
Per parte nostra non abbiamo margini di manovra per cambiare la situazione: chi fa la pratica Conto Termico continua a fare come ha sempre fatto, chi fa ristrutturazioni (non necessariamente un fumista, può essere anche un capo commessa) deve smanettare di più.

Per il mancato o ritardato inserimento di un rapporto di controllo ed efficienza energetica riferito ad una manutenzione intermedia è prevista una sanzione o le sanzioni si riferiscono esclusivamente alle DAM?

La mancata o ritardata registrazione dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica previsti secondo le frequenze indicate nelle tabelle al punto 14 comma 4 della dgr 3502/2020 ed al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021 per i diversi interventi e tipologie di generatori ed impianti, a prescindere che abbiano valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, espone l’operatore alla medesima sanzione per la mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. In particolare, la sanzione individuata dalla Legge Regionale n. 26/2004[1] è da euro 10,00 a euro 100,00. Tali importi sono aumentati del 50%, sia per il minimo che per il massimo, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista e del 100%, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.

[1] L.R. 24/2006 art.2 bis. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore, inerenti all’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell’avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.

L’operatore del Centro Assistenza Tecnico del generatore installato chiamato dall’installatore per la prima accensione può registrare e targare l’impianto a CURIT al posto dell’installatore?

I nuovi impianti e le sostituzioni di generatori devono essere registrati e targati su CURIT dall’installatore che ha effettuato l’installazione. Lo stesso, qualora non intenda procedere alla registrazione a CURIT autonomamente, può rivolgersi ad un CAIT[1] riconosciuto da CURIT. Inoltre, la prima accensione, in caso effettuata dall’operatore di un Centro Assistenza Tecnico autorizzato dal costruttore del generatore, deve essere fatta alla presenza dell’installatore ed il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere firmato da entrambi. La trasmissione della documentazione all’Autorità competente è sempre in capo all’installatore. Tale situazione è indicata esplicitamente al punto 12 comma 2 della dgr 3502/2020 ed al punto 8 comma 6 della dgr 5360/2021.

[1] I CAIT sono centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici, solitamente collegati ad Associazioni di categoria, e devono essere riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

E’ obbligatorio rilasciare lo scontrino della prova di combustione agli utenti?

Il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere corredato delle stampe prodotte dagli apparecchi di misurazione utilizzati. Tali stampe possono essere sia in formato cartaceo che digitale ed una copia deve essere rilasciata al responsabile dell’impianto.

Per impianti con generatori a biomassa legnosa devo fare la prova di combustione e del tiraggio a partire dal 1/8/2022?

  1. Se il generatore ed il sistema fumario ad esso collegato rientrano nei casi previsti dalla norma UNI 10389-2 in cui è possibile effettuare il foro di prelievo dei prodotti della combustione, quando si interviene per effettuare la manutenzione dell’impianto, in base alla frequenza prevista per il tipo di impianto e dell’ultimo intervento effettuato, occorre fare anche la prova di combustione per la misurazione del rendimento di combustione e del tiraggio. Nei casi in cui questo non sia possibile, bisogna riportarlo nelle note della maschera CURIT del generatore e, nella medesima maschera, indicare nel campo “n. analisi fumi” il valore 0. Gli interventi di manutenzione con la prova di combustione devono rispettare la frequenza indicata nella tabella al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021.
Potenza termica nominale al focolare ≤ 10 kW > 10 ≤ 15 kW > 15 kW
Anni 4 2 1

Gli impianti a biomassa ad oggi mai sottoposti a manutenzione e non registrati a CURIT devono essere sottoposti a manutenzione entro il 31/07/2023.

In tutti i casi in cui viene effettuata l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento, deve essere effettuata anche la prova di tiraggio. Per gli impianti per i quali è prevista solo la misurazione del tiraggio, questa deve essere effettuata in conformità alle norme che la prevedono, in particolare sempre alla prima accensione e nei casi in cui si riscontrino malfunzionamenti dell’impianto.

Quando e come pagare i contributi previsti per impianti a biomassa legnosa?

I contributi per gli impianti a biomassa legnosa si pagano, come per le altre tipologie di impianti, nel momento in cui si registra il rapporto di controllo ed efficienza energetica, che nel caso di specie è individuato nel Tipo 1B. La frequenza del pagamento è ogni due stagioni termiche, anche se la manutenzione dell’impianto è prevista annualmente. Nei casi in cui la frequenza di manutenzione è di 4 anni, anche il contributo verrà pagato ogni 4 anni. Il valore del contributo è individuato dalla fascia di potenza dell’impianto come da tabella seguente:

Potenza impianto Contributo R.L. Contributo Ente
Inferiore 35 kW € 1,00 € 7,00
Maggiore uguale 35 kW e inferiore a 50,1 kW € 1,50 € 14,00
Maggiore uguale 50,1 kW e inferiore a 116,4 kW € 3,50 € 80,00
Maggiore uguale 116,4 kW e inferiore uguale a 350 kW € 10,00 € 140,00
Maggiore di 350 kW € 18,00 € 180,00

 

Il contributo viene recuperato direttamente dal credito presente sul Portafoglio Digitale dell’operatore che sta effettuando la registrazione. In caso di credito residuo insufficiente sul Portafoglio Digitale, non è possibile completare l’operazione.

Nel caso l’impianto sia costituito da apparecchi anche alimentati da fonti energetiche differenti, il contributo si paga in base alla potenza termica dell’intero impianto. Per gli impianti composti da generatori che non possono funzionare simultaneamente, il contributo deve essere riconosciuto solo per il generatore con potenza maggiore e la quota sarà calcolata sulla potenza termica al focolare più alta. Affinché il catasto scali correttamente il contributo occorre mettere in stato “non attivo” il generatore con potenza nominale al focolare minore e inserire la DAM per il generatore con la potenza nominale al focolare maggiore (che rimarrà attivo). È possibile in ogni caso inserire un rapporto di controllo relativo ad un generatore non attivo. Non è pertanto necessario modificare ulteriormente lo stato dei generatori per la registrazione della DAM. Tale situazione è prevista sia per impianti composti da generatori alimentati con lo stesso combustibile, esempio gas naturale, sia per impianti composti da generatori alimentati da combustibili differenti, esempio gas naturale e biomassa legnosa.

Si possono utilizzare ad esaurimento i vecchi Rapporti Tipo 1B integrandoli con i nuovi campi richiesti?

Per i modelli cartacei, è possibile. Per la registrazione a CURIT sono già impostati i dati del nuovo Rapporto Tipo 1B.

In presenza di un impianto che funzioni in condizioni di non idoneità ed il Responsabile si rifiuti di far ripristinare le condizioni di corretto funzionamento, come deve comportarsi l’operatore che sta operando sull’impianto?

Qualora l’operatore che interviene per effettuare la manutenzione dell’impianto ne dia un giudizio di non idoneità al funzionamento per l’intero impianto, o anche solo per parti di esso, individuando casi di rischio grave e di immediato pericolo, deve:

  • Segnalare le condizioni di rischio al responsabile di impianto, diffidandolo dall’utilizzo e mettendo fuori servizio l’impianto;
  • Informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale trasmettendo il Rapporto di controllo ed efficienza energetica.

Nel Rapporto di controllo ed efficienza energetica, alla voce “Prescrizioni”, devono essere riportate le operazioni per ricondurre l’impianto, o le parti di esso giudicate non idonee, ad un funzionamento idoneo.

Per la messa fuori servizio dell’impianto occorre seguire la norma UNI 10738, e le indicazioni Linee Guida CIG n. 20, in caso di impianti a gas, e UNI 11859-1, in caso di impianti a biomassa.

Per gli impianti a biomassa esistenti occorre realizzare il foro di campionamento dei prodotti della combustione?

Per gli impianti a biomassa legnosa esistenti, ovvero installati prima del 01/08/2022, è necessario realizzare il foro di campionamento in conformità alle indicazioni date dalla norma UNI 10389-2. Non è richiesto che vengano eseguite opere murarie o edili per la realizzazione del foro di campionamento. I nuovi impianti, ovvero installati a partire dal 01/08/2022, invece, devono prevederlo, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 10389-2 e, dalla data di pubblicazione, della norma UNI 10683.

Per la determinazione della data di installazione dell’impianto, occorre fare riferimento alla data della Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico.

Sono previsti rendimenti minimi da rispettare per generatori a biomassa legnosa?

No, al momento non sono previsti dei rendimenti minimi da rispettare derivanti dalla misurazione in opera sui generatori a biomassa legnosa. Nella compilazione del Rapporto di controllo ed efficienza energetica, e nella successiva registrazione a Catasto, vanno riportati i valori misurati richiesti dal modello Tipo 1B, rilasciandone copia al responsabile di impianto. Il campo “rendimento minimo di legge” può non essere compilato, non essendoci attualmente tali riferimenti normativi.

Su quali apparecchi a biomassa legnosa deve essere effettuata l’analisi di combustione?

L’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento devono essere effettuate per i generatori che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI 10389­2, ovvero caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato e per gli apparecchi a pellet a caricamento automatico. Tali generatori devono essere destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi. Sono esclusi apparecchi destinati a cicli di processo ed esclusivamente alla cottura cibi e gli apparecchi a caricamento manuale, ad eccezione delle caldaie a caricamento manuale appartenenti alla definizione della norma UNI EN 303-5.

Per eseguire la prova fumi quanto deve stare accesa la stufa?

La misurazione deve essere eseguita quando il generatore si trova nello stato di regime e alla potenza termica per la quale tale misurazione è prevista. La norma UNI 10389-2 prevede che il costruttore dell’apparecchio indichi come raggiungere le condizioni di regime o, in assenza di tali indicazioni, le procedure da seguire in funzione delle tipologie di alimentazione del generatore.

Se la stufa presente è inferiore alle 3 stelle, il cliente può continuare ad utilizzarla?

Le deroghe previste consentono di mantenere in esercizio fino al 15.10.2024 gli impianti che ricadono in queste casistiche:

  • Impianti installati entro il 7/11/2017, data in cui è stato approvato il DM 186/2017, e dotati di regolare dichiarazione di conformità, anche se privi dei requisiti ambientali previsti;
  • apparecchi installati antecedentemente all’entrata in vigore della d.G.R. 1118/2013, ma che sostanzialmente ne rispettano le caratteristiche;
  • impianti termici che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
  • generatori a biomassa legnosa installati tra il 18/09/2017 (approvazione dell’Accordo di Bacino Padano) ed il 01/10/2018, data da cui decorre l’obbligo di installazione di generatori a biomassa non inferiori a 3 stelle, purché siano rispettate almeno le indicazioni della d.G.R. 1118/2013.

Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento. Il Responsabile dell’impianto deve indicare sul libretto di impianto l’ipotesi in cui ricade (deroga o disattivazione o uso saltuario).

Sono esclusi dall’obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). In ogni caso non possono assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.

Qualora l’operatore chiamato ad effettuare la manutenzione individua una situazione in cui il generatore installato non possa essere mantenuto in esercizio in quanto non dotato dei requisiti ambientali richiesti (stelle e condizioni di deroga) deve informare il responsabile dell’impianto e segnalare tale situazione nelle osservazioni del rapporto di controllo.

I caminetti a legna possono essere utilizzati?

I caminetti, che non dispongono di un certificato ambientale secondo il d.m. 186/2017 e che non rientrano in eventuali deroghe, possono continuare ad essere mantenuti in esercizio se hanno una potenza al focolare fino a 10 kW ed utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi, ovvero non possono essere utilizzati per l’abituale riscaldamento. Sul libretto di impianto deve essere indicata l’ipotesi in cui ricade: deroga o uso saltuario. Tale regolamentazione non è soggetta ad una specifica altitudine dell’abitazione in cui è collocato il caminetto.

Vorrei sapere di più del DGR 5360 della Regione Lombardia

Vedi il video per informarti sul DGR 5360 della Regione Lombardia

Con i requisisti ottenuti attraverso gli anni lavorativi lettera D del Dm 37/08 devo fare il corso fer di 16 o di 80 ore?

Allego lo stralcio del DM 37/08 in cui si evidenziano le porte di ingresso all’abilitazione e lo stralcio del DGR 5360 della Regione Lombardia che da le indicazioni sulla tipologia di corso da seguire.

La risposta è che deve fare 16 ore  di aggiornamento.

Dm 37/08  22 gennaio 2008

  Art. 4. 
 
                   Requisiti tecnico-professionali 
 
  1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno  dei
seguenti: 
    a) diploma di laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; 
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con  specializzazione  relativa  al  settore  delle
attivita' di  cui  all'articolo  1,  presso  un  istituto  statale  o
legalmente riconosciuto, seguiti da un  periodo  di  inserimento,  di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una  impresa
del settore. Il periodo  di  inserimento  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
    c) titolo o attestato  conseguito  ai  sensi  della  legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo  di
inserimento,  di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle   dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento  per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  d)  e'  di  due
anni; 
    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di  una
impresa  abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce   la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore  a
tre anni, escluso  quello  computato  ai  fini  dell'apprendistato  e
quello svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di  operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione, di trasformazione, di ampliamento  e  di  manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1. 
  2. I periodi di inserimento di cui  alle  lettere  b)  e  c)  e  le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d)  del  comma  1  possono
svolgersi anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa
nell'ambito dell'impresa da  parte  del  titolare,  dei  soci  e  dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi',  in  possesso  dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il  titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari  che  hanno  svolto
attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di
imprese abilitate del settore per un  periodo  non  inferiore  a  sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,  comma
2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.

DGR 5360  11 ottobre 2021

24 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di
energia rinnovabile
1. Sono abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati
da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi
di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito
impiantistico riportato all’art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali
soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore,
con validità triennale.
2. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) del D.M.
37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere la qualificazione all’installazione e manutenzione
straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un
apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett.
a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a
frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che
intendono mantenere la qualificazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento
di 16 ore.

Come vengono applicate dalle Regioni i diversi regolamenti relativi all'utilizzo degli apparecchi a biomassa?

Clicca qui: QUI

Cosa rischiamo nel caso in cui installassimo in una taverna censita come deposito, essendo che la normativa ci impone di installare in ambienti adibiti ad abitazione?

I rischi civili sono quelli connessi con l’esecuzione dei lavori non a regola d’arte e dichiarati come tali ai sensi della norma UNI 10683 nella dichiarazione di conformità.
Possono essere più palesi (non ti pago) o latenti, nel caso di malfunzionamento o di stop da parte delle Autorità che accertino un abuso edilizio.
Ciò posto, la norma tecnica UNI 10683 fa riferimento a divieti di installazione con riferimento allo stto dei luoghi così come si presenta in fase di progetto o di sopralluogo, prescindendo da ogni considerazione su elementi di matura giuridica, quali l’accatastamento o la regolarità edilizia. Occorre quindi applicare le regole del buonsenso.

Se nel progetto esecutivo dell’abitazione il locale è indicato come deposito o autorimessa per motivi funzionali, l’installazione è a rischio.
Se il locale di deposito è piastrellato ed arredato, per cui appare evidente che trattasi di una tavernetta dichiarata difformemente per non pagare gli oneri di urbanizzazione, lo stato dei luoghi rende meno rischiosa la scelta di installare l’apparecchio, purché naturalmente siano rispettate le clausole sui divieti di installazione previsti dalla norma tecnica. Lo stesso vale per le installazioni nei box auto trasformati in sala hobby.
Se il proprietario ha fatto alcuni lavori come la costruzione di un gradino che rende impossibile l’introduzione di un’autovettura, e il locale appare attrezzato come piccolo laboratorio, l’installazione non è a rischio.
Viceversa, se il box presenta ancora le strutture originarie (scivolo e porta basculante) che rendono possibile l’introduzione di un’autovettura, è meglio lasciare perdere.

Il compito dell’installatore è facilitato se si tratta di lavori di ristrutturazione per i quali si richiedano bonus fiscali, perché la detrazione è subordinata allo “stato legittimo” dell’immobile; il proprietario farà bene a rivolgersi ad un geometra per sistemare le magagne, ivi compresi eventuali peccati veniali sulla destinazione dei locali e quindi ci si regola di conseguenza.

Risposta di Piero Bonello

Il manutentore non abilitato al DM 37/08, che svolge quindi l'attività di spazzacamino (codice ATECO 81.22.02) ed iscritto al curit, dove può ritirare i plichi con le targhe? Può targare un impianto esistente e/o compilare il libretto d'impianto?

Lo spazzacamino può ritirare i plichi presso gli enti locali e può/deve targare gli impianti.
Risposta dello Staff CURIT

Quali sono le rilevazioni strumentali che si devono fare rispetto alla tipologia di apparecchi?

Dallo scopo e campo di applicazione della norma UNI 10389 al punto 1:

la presente norma prescrive le procedure per eseguire in opera la misurazione del tiraggio per gli apparecchi a biocombustibile solido non polverizzato, l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione per le caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato e per gli apparecchi a pellet a caricamento automatico.

Essa si applica a tutti i generatori di calore alimentati a biocombustibile solido non polverizzato, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi. La presente norma non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, agli apparecchi destinati alla sola cottura cibi e agli impianti dotati di strumentazione di analisi in continuo.
Perciò di seguito uno schema che abbina la prova agli apparecchi.

  • tiraggio
    1. apparecchi a legna;
    2. stufe a pellet automatiche e manuali;
    3. caldaie (uni en 303-5)
  • analisi di combustione
    1. stufe a pellet automatiche;
    2. caldaie (uni en 303-5)

Per gli impianti a biomassa esistenti occorre realizzare il foro di campionamento dei prodotti della combustione?

Per gli impianti a biomassa legnosa esistenti è necessario realizzare il foro di campionamento in conformità alle indicazioni date dalle norma UNI 10389-2.

Non è richiesto che vengano eseguite opere murarie o edili per la realizzazione del foro di campionamento.

I nuovi impianti, invece, devono prevederlo.

In ogni caso, il foro di campionamento deve essere dotato di chiusura a tenuta, deve avere diametro non minore di 10 mm, deve potere essere richiuso in modo stabile e mantenere la tenuta dopo l’effettuazione del campionamento e delle misurazioni; il sistema di chiusura deve essere in materiale di classe di resistenza al fuoco A1 e non deve modificare le caratteristiche del canale da fumo/camino di cui alla UNI EN 1443.
Inoltre, il foro deve essere ubicato ad una distanza dal generatore non inferiore a due diametri del canale da fumo, e comunque non superiore a 1 m; nel caso in cui entro i due diametri dal generatore sia presente una curva o un raccordo a T, il foro deve essere ubicato dopo la curva/raccordo a una distanza non inferiore a due diametri del canale da fumo, e comunque non superiore a 1 m.

Nel caso non sia possibile rispettare le distanze di cui sopra, la misurazione NON deve essere effettuata.

Risposta della Regione Lombardia

Posso fare rilevazioni in posizioni difformi rispetto alla norma ?

Dalla UNI 10389/2 al punto 4.1 lettera G)

se l’operatore è in grado di effettuare le misurazioni, ma con una procedura difforme da quella indicata nella presente norma, deve portare a termine il controllo, segnalando sul rapporto di prova i motivi di difformità.

Quali sono le dimensioni del foro di campionamento e la sua posizione?

Dalla UNI 10389/2 al punto 5.3
Foro di campionamento/misura

Il campionamento dei prodotti gassosi della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi e del tiraggio devono essere eseguiti in corrispondenza di un apposito foro passante di campionamento/misura nel canale da fumo, fatta salva una diversa predisposizione dello stesso a cura del fabbricante del generatore. Il foro passante di campionamento/misura deve essere dotato di chiusura a tenuta, deve avere diametro non minore di 10 mm, deve potere essere richiuso in modo stabile e mantenere la tenuta dopo l’effettuazione del campionamento e delle misurazioni; il sistema di chiusura deve essere in materiale di classe di resistenza al fuoco A1 e non deve modificare le caratteristiche del canale da fumo/camino di cui alla UNI EN 1443.

Il foro di campionamento/misura deve essere ubicato ad una distanza dal generatore non inferiore a due diametri del canale da fumo, e comunque non superiore a 1 m,; nel caso in cui entro i due diametri dal generatore sia presente una curva o un raccordo a T, il foro deve essere ubicato dopo la curva/raccordo a una distanza non inferiore a due diametri del canale da fumo, e comunque non superiore a 1 m (vedere figura 1).

Se il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione è parte integrante del generatore di calore, il foro passante di campionamento/misura può essere praticato solo su autorizzazione del fabbricante del generatore, che deve rilasciare le opportune istruzioni in merito

Se non è possibile fare il foro di campionamento?

Dalla UNI 10389/2 al punto 5.3

SE il collegamento tra il generatore e il camino, per l’assenza di tratti rettilinei o la loro eccessiva brevità, non consente il rispetto delle distanze sopra indicate, le misurazioni NON devono essere effettuate.

Il foro deve essere autorizzato dal fabbricante del condotto?

Dalla UNI 10389/2 al punto C3

Il foro di misura deve essere ubicato sul canale da fumo ad una distanza dalla sezione di uscita dell’apparecchio compresa fra 2 volte il diametro interno del canale da fumo e un metro.
Nel caso in cui entro i due diametri dal generatore sia presente una curva o un raccordo a T il foro deve essere ubicato dopo la curva/raccordo e a una distanza non inferiore a due diametri del canale da fumo, e comunque non superiore a 1 metro.

Se il foro non fosse già presente, deve essere realizzato seguendo le istruzioni del fabbricante degli elementi costituenti il canale da fumo e solo se tale operazione non è vietata dal fabbricante del canale da fumo stesso.

Il foro deve essere autorizzato dal fabbricante del condotto?

Se il tecnico è impossibilitato ad eseguire le misurazioni deve segnarlo sul rapporto di controllo, specificandone il motivo.
Se invece il tecnico è in grado di effettuare le misurazioni ma con procedura difforme rispetto alla normativa, deve eseguire lo stesso la prova, e indicare i motivi della difformità sul rapporto di controllo.

Indicazioni dal Curit Lombardia

Il nuovo impianto deve prevedere il foro per il prelievo fumi?

La normativa ha definito la generalità dei casi ma ovviamente ha lasciato qualche caso irrisolto. Questo dato ha rilevanza rispetto alle questioni inerenti le agevolazioni fiscali.

Nel caso di una nuova installazione che non ha un canale da fumo adeguato o non ha proprio il canale da fumo, il foro può essere previsto nel camino.
La norma permette di fare il foro in una posizione difforme
, perciò si potrà progettare l’impianto con questo criterio se non ci sono altre soluzioni, sarà sufficiente specificare le ragioni della scelta. Nel caso non sia possibile neanche in facciata, per esempio un edificio storico e non ci sono le autorizzazioni della sovraintendenza non si farà il foro e come negli altri casi  non si potrà accedere agli incentivi.

Altro caso un inserto all’interno di un caminetto aperto collegato ad un camino all’interno della muratura. Lo sportello si dovrebbe eseguire nella cappa esistente, se  la cappa non si può forare ne frontalmente ne lateralmente ( cornici in gesso, affreschi e quant’altro che non si può bucare) si potrebbe fare difforme alla norma per via della distanza ( nel camino intubato attraverso uno sportello dall’esterno) se non si può fare non si fa ma NON si potrà accedere agli incentivi.