Risposta di Antonio Faggiano:
Passare da gasolio a pellet è concesso dal conto termico.
Problema: l’impianto è dismesso.
Quindi per accedere al conto termico l’impianto deve essere collegato (idraulicamente e elettronicamente, con la canna fumaria) e funzionante. Dopo devono essere fatte delle foto e una relazione, per il conto termico. Se l’impianto non è funzionante bisogna renderlo tale, riattivarlo al CURIT e dopodichè si può fare il conto termico.
In cantina non si può, generalmente parlando.
Alleghiamo il documento di AIEL, dal titolo “GUIDA AGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A BIOMASSA” che è ben fatto ed esaustivo.
Clicca sul link:
Guida agli incentivi AIEL-02-10-2022
Consigliamo di vedere il video in cui si tratta il tema dell’abilitazione:
Il corso FER va fatto ogni 3 anni a partire dalla pubblicazione del decreto o dalla nomina del responsabile. Se il socio lo ha fatto in ritardo, tecnicamente ha compensato il passato. Tecnicamente perché una normativa chiara non c’è, ovvero “se lo faccio in ritardo che sanzione c’è?” Prudenzialmente consigliamo di farlo comunque nel 2022, perché nessuno in regione si è espresso neanche con FAQ sulla materia del ritardo dell’aggiornamento e quindi un funzionario regionale del CURIT (ecc.) potrebbe questionare sul passato. È un rischio remoto, vero, ma anfus o CFP non possono assumersi un rischio personale del socio.
Il problema non è sulla spettanza del bonus o dell’incentivo che seguono le regole comuni. Si tratta solo di uno dei tanti adempimenti in più che consentono ad Enea di monitorare il risparmio energetico teorico attraverso l’efficientamento degli impianti termici per rispondere alle richieste UE sullo stato di avanzamento dell’applicazione della Direttiva Efficienza Energetica.
Per parte nostra non abbiamo margini di manovra per cambiare la situazione: chi fa la pratica Conto Termico continua a fare come ha sempre fatto, chi fa ristrutturazioni (non necessariamente un fumista, può essere anche un capo commessa) deve smanettare di più.
La mancata o ritardata registrazione dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica previsti secondo le frequenze indicate nelle tabelle al punto 14 comma 4 della dgr 3502/2020 ed al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021 per i diversi interventi e tipologie di generatori ed impianti, a prescindere che abbiano valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, espone l’operatore alla medesima sanzione per la mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. In particolare, la sanzione individuata dalla Legge Regionale n. 26/2004[1] è da euro 10,00 a euro 100,00. Tali importi sono aumentati del 50%, sia per il minimo che per il massimo, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista e del 100%, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.
[1] L.R. 24/2006 art.2 bis. L’inosservanza degli obblighi dell’installatore o del manutentore, inerenti all’invio della dichiarazione dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell’avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l’invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.
I nuovi impianti e le sostituzioni di generatori devono essere registrati e targati su CURIT dall’installatore che ha effettuato l’installazione. Lo stesso, qualora non intenda procedere alla registrazione a CURIT autonomamente, può rivolgersi ad un CAIT[1] riconosciuto da CURIT. Inoltre, la prima accensione, in caso effettuata dall’operatore di un Centro Assistenza Tecnico autorizzato dal costruttore del generatore, deve essere fatta alla presenza dell’installatore ed il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere firmato da entrambi. La trasmissione della documentazione all’Autorità competente è sempre in capo all’installatore. Tale situazione è indicata esplicitamente al punto 12 comma 2 della dgr 3502/2020 ed al punto 8 comma 6 della dgr 5360/2021.
[1] I CAIT sono centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici, solitamente collegati ad Associazioni di categoria, e devono essere riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici
Potenza termica nominale al focolare | ≤ 10 kW | > 10 ≤ 15 kW | > 15 kW |
Anni | 4 | 2 | 1 |
Gli impianti a biomassa ad oggi mai sottoposti a manutenzione e non registrati a CURIT devono essere sottoposti a manutenzione entro il 31/07/2023.
In tutti i casi in cui viene effettuata l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento, deve essere effettuata anche la prova di tiraggio. Per gli impianti per i quali è prevista solo la misurazione del tiraggio, questa deve essere effettuata in conformità alle norme che la prevedono, in particolare sempre alla prima accensione e nei casi in cui si riscontrino malfunzionamenti dell’impianto.
I contributi per gli impianti a biomassa legnosa si pagano, come per le altre tipologie di impianti, nel momento in cui si registra il rapporto di controllo ed efficienza energetica, che nel caso di specie è individuato nel Tipo 1B. La frequenza del pagamento è ogni due stagioni termiche, anche se la manutenzione dell’impianto è prevista annualmente. Nei casi in cui la frequenza di manutenzione è di 4 anni, anche il contributo verrà pagato ogni 4 anni. Il valore del contributo è individuato dalla fascia di potenza dell’impianto come da tabella seguente:
Potenza impianto | Contributo R.L. | Contributo Ente |
Inferiore 35 kW | € 1,00 | € 7,00 |
Maggiore uguale 35 kW e inferiore a 50,1 kW | € 1,50 | € 14,00 |
Maggiore uguale 50,1 kW e inferiore a 116,4 kW | € 3,50 | € 80,00 |
Maggiore uguale 116,4 kW e inferiore uguale a 350 kW | € 10,00 | € 140,00 |
Maggiore di 350 kW | € 18,00 | € 180,00 |
Il contributo viene recuperato direttamente dal credito presente sul Portafoglio Digitale dell’operatore che sta effettuando la registrazione. In caso di credito residuo insufficiente sul Portafoglio Digitale, non è possibile completare l’operazione.
Nel caso l’impianto sia costituito da apparecchi anche alimentati da fonti energetiche differenti, il contributo si paga in base alla potenza termica dell’intero impianto. Per gli impianti composti da generatori che non possono funzionare simultaneamente, il contributo deve essere riconosciuto solo per il generatore con potenza maggiore e la quota sarà calcolata sulla potenza termica al focolare più alta. Affinché il catasto scali correttamente il contributo occorre mettere in stato “non attivo” il generatore con potenza nominale al focolare minore e inserire la DAM per il generatore con la potenza nominale al focolare maggiore (che rimarrà attivo). È possibile in ogni caso inserire un rapporto di controllo relativo ad un generatore non attivo. Non è pertanto necessario modificare ulteriormente lo stato dei generatori per la registrazione della DAM. Tale situazione è prevista sia per impianti composti da generatori alimentati con lo stesso combustibile, esempio gas naturale, sia per impianti composti da generatori alimentati da combustibili differenti, esempio gas naturale e biomassa legnosa.
Qualora l’operatore che interviene per effettuare la manutenzione dell’impianto ne dia un giudizio di non idoneità al funzionamento per l’intero impianto, o anche solo per parti di esso, individuando casi di rischio grave e di immediato pericolo, deve:
Nel Rapporto di controllo ed efficienza energetica, alla voce “Prescrizioni”, devono essere riportate le operazioni per ricondurre l’impianto, o le parti di esso giudicate non idonee, ad un funzionamento idoneo.
Per la messa fuori servizio dell’impianto occorre seguire la norma UNI 10738, e le indicazioni Linee Guida CIG n. 20, in caso di impianti a gas, e UNI 11859-1, in caso di impianti a biomassa.
Per gli impianti a biomassa legnosa esistenti, ovvero installati prima del 01/08/2022, è necessario realizzare il foro di campionamento in conformità alle indicazioni date dalla norma UNI 10389-2. Non è richiesto che vengano eseguite opere murarie o edili per la realizzazione del foro di campionamento. I nuovi impianti, ovvero installati a partire dal 01/08/2022, invece, devono prevederlo, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 10389-2 e, dalla data di pubblicazione, della norma UNI 10683.
Per la determinazione della data di installazione dell’impianto, occorre fare riferimento alla data della Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico.
No, al momento non sono previsti dei rendimenti minimi da rispettare derivanti dalla misurazione in opera sui generatori a biomassa legnosa. Nella compilazione del Rapporto di controllo ed efficienza energetica, e nella successiva registrazione a Catasto, vanno riportati i valori misurati richiesti dal modello Tipo 1B, rilasciandone copia al responsabile di impianto. Il campo “rendimento minimo di legge” può non essere compilato, non essendoci attualmente tali riferimenti normativi.
L’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento devono essere effettuate per i generatori che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI 103892, ovvero caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato e per gli apparecchi a pellet a caricamento automatico. Tali generatori devono essere destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi. Sono esclusi apparecchi destinati a cicli di processo ed esclusivamente alla cottura cibi e gli apparecchi a caricamento manuale, ad eccezione delle caldaie a caricamento manuale appartenenti alla definizione della norma UNI EN 303-5.
La misurazione deve essere eseguita quando il generatore si trova nello stato di regime e alla potenza termica per la quale tale misurazione è prevista. La norma UNI 10389-2 prevede che il costruttore dell’apparecchio indichi come raggiungere le condizioni di regime o, in assenza di tali indicazioni, le procedure da seguire in funzione delle tipologie di alimentazione del generatore.
Le deroghe previste consentono di mantenere in esercizio fino al 15.10.2024 gli impianti che ricadono in queste casistiche:
Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento. Il Responsabile dell’impianto deve indicare sul libretto di impianto l’ipotesi in cui ricade (deroga o disattivazione o uso saltuario).
Sono esclusi dall’obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). In ogni caso non possono assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.
Qualora l’operatore chiamato ad effettuare la manutenzione individua una situazione in cui il generatore installato non possa essere mantenuto in esercizio in quanto non dotato dei requisiti ambientali richiesti (stelle e condizioni di deroga) deve informare il responsabile dell’impianto e segnalare tale situazione nelle osservazioni del rapporto di controllo.
I caminetti, che non dispongono di un certificato ambientale secondo il d.m. 186/2017 e che non rientrano in eventuali deroghe, possono continuare ad essere mantenuti in esercizio se hanno una potenza al focolare fino a 10 kW ed utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi, ovvero non possono essere utilizzati per l’abituale riscaldamento. Sul libretto di impianto deve essere indicata l’ipotesi in cui ricade: deroga o uso saltuario. Tale regolamentazione non è soggetta ad una specifica altitudine dell’abitazione in cui è collocato il caminetto.
Allego lo stralcio del DM 37/08 in cui si evidenziano le porte di ingresso all’abilitazione e lo stralcio del DGR 5360 della Regione Lombardia che da le indicazioni sulla tipologia di corso da seguire.
La risposta è che deve fare 16 ore di aggiornamento.
Dm 37/08 22 gennaio 2008
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
DGR 5360 11 ottobre 2021
24 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di
energia rinnovabile
1. Sono abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati
da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi
di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito
impiantistico riportato all’art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali
soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore,
con validità triennale.
2. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) del D.M.
37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere la qualificazione all’installazione e manutenzione
straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un
apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett.
a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a
frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che
intendono mantenere la qualificazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria di
impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento
di 16 ore.
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