Sicurezza impianti: da CNA i consigli sulla responsabilità dei manutentori

Sicurezza impianti: da CNA i consigli sulla responsabilità dei manutentori

Condividiamo i consigli di CNA Impianti sulle responsabilità dei manutentori. In un recente articolo comparso su www.casaeclima.com, anche la CNA si esprime su un tema molto caro a noi Spazzacamini e

Condividiamo i consigli di CNA Impianti sulle responsabilità dei manutentori.

In un recente articolo comparso su www.casaeclima.com, anche la CNA si esprime su un tema molto caro a noi Spazzacamini e Fumisti, e più in generale a tutti gli impiantisti del settore FER. La Responsabilità.

Si prende la nota che il comune di Genova ha  inviato alle associazioni di categoria avente per oggetto “segnalazione situazioni di pericolo per le persone – responsabilità manutentori” nella quale si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 44968/2016 che specifica l’obbligo per il manutentore che riscontri problemi di sicurezza su un impianto di mettere “fuori servizio” l’impianto stesso.

La “diffida” del manutentore al responsabile di impianto perchè non lo utilizzi in quanto pericoloso, non costituisce quella ”messa fuori servizio” dell’impianto stesso che deve essere effettuata dal tecnico abilitato che ha riscontrato la non idoneità dell’impianto a funzionare.

La Corte di Cassazione ha stabilito che “quando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia (il Responsabile Tecnico dell’impresa di manutenzione abilitata ai sensi del DM 37/08) non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell’articolo 41, comma primo, C.P.”

In parole semplici, la Cassazione afferma che “non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi (il manutentore/installatore), intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante (il proprietario/conduttore dell’impianto), rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest’ultimo, con la conseguenza che, ove l’intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l’evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne”.

Secondo la Corte, infatti, la “messa fuori servizio dell’apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l’inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell’impianto dall’utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso”.

Quale deve essere quindi, il comportamento che il tecnico deve adottare nel caso in cui, nel corso delle operazioni di controllo e manutenzione, rilevi situazioni tali da costituire un oggettivo pericolo per le persone e le cose?

Condividiamo i consigli di  CNA Installazione Impianti

1. mettere fuori servizio l’impianto;

2. diffidare per iscritto l’occupante (il responsabile) dall’utilizzo dell’impianto;

3. indicare le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza

 

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