L’argomento della detraibilità per interventi riguardanti la canna fumaria a servizio di un impianto di riscaldamento, è da sempre oggetto di domande ed interrogazioni Da subito è necessario operare una
L’argomento della detraibilità per interventi riguardanti la canna fumaria a servizio di un impianto di riscaldamento, è da sempre oggetto di domande ed interrogazioni
Da subito è necessario operare una distinzione, contenuta nel DPR n. 917/1986 (art. 16-bis), che si esprime su gli interventi su unità immobiliari di proprietà esclusiva ed interventi su parti comuni di un edificio in condominio. Per le unità di proprietà esclusiva la norma specifica che, sono ammesse al beneficio della detrazione fiscale le spese riguardanti interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Le definizioni di tali interventi sono quelle contenute nelle lettere b), c) e d) del d.p.r. n. 380/01 (così detto Testo Unico sull’edilizia).
Ma arriviamo alla canna fumaria.
l’Agenzia delle Entrate nella propria guida sull’argomento in esame ha avuto modo di specificare che si ha diritto alla detrazione fiscale quando si tratta:
- di nuova costruzione interna o esterna di una canna fumaria
- di rifacimento modificando i caratteri preesistenti del suddetto manufatto.
La canna fumaria può rientrare nelle detrazioni fiscali per interventi su parti comuni di un edificio in condominio
Più ampio il novero degli interventi detraibili, se essi hanno ad oggetto parti ed impianti comuni di un edificio in condominio, così come individuati dall’art. 1117 c.c.
Agli interventi elencati in precedenza vanno aggiunti anche quelli di manutenzione ordinaria
In relazione alla canna fumaria condominiale, l’Agenzia delle Entrate e ENEA ha specificato che sono considerati detraibili la riparazione ovvero il rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti.