
Inviate al CTI le note di ANFUS per la modifica del DPR 74
Modifica del DPR 74 da parte del Gruppo CTI Libretto Impianto
Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, ha dato mandato al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per una revisione del testo di legge che regola la manutenzione degli impianti. A nostro avviso il nodo fondamentale per i manutentori spazzacamini risiede proprio nella formulazione dell’art 7. L’esigenza di riscrivere il testo ed il contributo di ANFUS nasce proprio dal bisogno di fare chiarezza ed attribuire un ruolo “di legge” agli spazzacamini. Se è vero, (ed è vero) che se esiste norma tecnica deve esistere abilitazione, allora UNI 10847 (adesso in revisione) e UNI 10683:12, i codici ATECO specifici, il possedere specifiche attrezzature seguire uno standard nella attività lavorativa concorrono alla definizione della figura professionale di spazzacamino manutentore. Nella modifica al DPR 74, tra gli aspetti che ad oggi determinano confusione e scoramento tra i nostri lavoratori manutentori, Se abbiamo accolto con favore una regolarizzazione del ruolo della manutenzione in senso ampio e la volontà di introdurre il catasto regionale, di cui assistiamo ad esempi virtuosi operativi, la norma, così come è stata scritta apre alla manutenzione ma chiude la porta in faccia agli spazzacamini.
Nella nostra proposta lo Spazzacamino, che gode del riconoscimento nelle matrici degli standard formativi in Europa, è deputato alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biomassa al di sotto dei 35kW, dove ANFUS suggerisce, che le operazioni di manutenzione dell’impianto termico o di parti di esso devono essere effettuate da imprese in possesso delle competenze tecniche e attrezzature specifiche conformemente a quanto indicato dalla norma UNI 10847:2000 ed iscritte al Registro Imprese con codice ATECO coerente per l’attività di spazzacamino
Già da molti anni, come risultato del dialogo attivo e proficuo con Regione Lombardia, da sempre capofila dei provvedimenti sulla combustione di legna e pellet, e da sempre attentissima all’importanza della penetrazione sempre più prepotente della biomassa nella case, è stato presentato dalla Regione un documento al MISE per definire gli “standard” che presiedono al riconoscimento dello spazzacamino manutentore professionista.
La REGIONE LOMBARDIA con Protocollo T1.2014.0035061 del 29/07/2014
la preparazione professionale degli installatori e dei manutentori è ritenuta di fondamentale importanza ed è il
motivo per cui è stato assunto un forte ruolo di coordinamento sulle attività di controllo, istituendo il catasto centralizzato degli impianti termici. L’ultima tappa di questo percorso ha visto l’estensione agli impianti termici da biomassa, con potenza superiore a 5 kW, degli adempimenti relativi al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza, prevedendo che le relative attività debbano essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.c) del decreto ministeriale 37/2008. Tale previsione è del tutto coerente con l’obbligo di cui all’art. 7 comma 1, del DPR 74/2013 e con la definizione di impianto termico contenuta nel d.lgs. 192/2005, come modificato con l.90/2013. L’unica specificità lombarda, derivata dalle misure previste nel proprio Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria, riguarda l’abbassamento della soglia di potenza dei generatori da 10 a 5 kW. Non possiamo ignorare che le attività di manutenzione relative agli impianti a biomassa siano sempre state considerate come attività di manutenzione ordinaria e siano svolte prevalentemente da soggetti inquadrati con il codice ateco 81.22.02 oppure 43.22.01 anche quando implicano l’uso di una specifica attrezzatura e sono disciplinate dalla norma tecnica UNI 10683, UNI 10847 e dal Regolamento UE 305/2011. Pertanto, le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, che tali imprese svolgono da sempre e per le quali si sono dotate di attrezzi specifici complessivamente costosi, non potranno più essere svolte dalle suddette imprese, nonostante molte di esse siano costituite da operatori qualificati ed attrezzati, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico ed occupazionale. Nel l’ambito degli approfondimenti attivati dall’Ufficio scrivente, si è rilevato che codesto Ministero, con nota del 24.2.2010, qui allegata, aveva convenuto di riconoscere ai titolari /legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver svolto tale attività prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, un’abilitazione parziale che poteva essere codificata come “Attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione dei locali”. Tale abilitazione, per quanto importante, non è tuttavia sufficiente per superare le criticità sopra evidenziate, dal momento che riguardano le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolte soprattutto da imprese inquadrate come “imprese di pulizia”.
Per dare soluzione a tale criticità, tenuto conto dell’obbligo di cui all’art.7, comma 1 del DPR 74/2013, si ritiene che occorra riconoscere il concreto e qualificato esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolto in qualità di titolare dell’impresa e, di conseguenza, anche di dipendente della stessa, come requisito abilitante, al fine di ottenere l’abilitazione di cui all’art. 4, lettera B, C e D, del DM 37/2008, per gli impianti di cui all’art. 1,
comma 2, lettera c), dello stesso decreto, con la limitazione indicata da Codesto Ministero nella
lettera sopra indicata. Il “concreto e qualificato” esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa
dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere riconosciuto mediante il possesso dei seguenti requisiti:
1. Svolgimento dell’attività lavorativa per la durata prevista dall’art. 4 del d.m. 37/2008; nel
caso di attività svolta in qualità di titolare dell’impresa, la stessa deve essere comprovata
da documentazione di tipo contabile e fiscale, che indichi l’oggetto della prestazione;
2. Frequenza di specifici corsi sulla manutenzione e il controllo degli impianti fumari;
3. Possesso della seguente attrezzatura:
Sistema a battuta 20 mt.
Aspo completo da ml. 20
Sistema di fresatura
Scovoli in ferro, acciaio, plastica, pek, perlon vari diametri
Aste e spazzole con innesto ad anello e filetto
Raspini metallici varie misure
Video ispezione con testina rotante
Mini video ispezione con testina fissa
Aspirapolvere professionale
Anemometro
Deprimometro
Sensore umidità della legna
Spazzole per camere di combustione e passaggi fumi
Fumogeni
Specchi con asta telescopica
Avvitatore professionale per fresatura
Mola a disco
DPI 3° categoria: imbrago completo, anti ribaltamento, caschetto, corde con grillon da 20
mt. Corde statiche in varie metrature, fettucce per ancoraggi removibili, linea vita
provvisoria, dissipatore a doppio connettore, moschettoni, puleggia, ganci in A2 per
posizionamento.